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L'autorita' giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune e' in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci. Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorita' giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento. Se l'autorita' richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.
Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987
