Art. 10 — Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative
L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.
Testo vigente dal 14 luglio 1990
