L'esportatore, nell'espletare le formalita' richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente puo' anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita' quando ritiene che:

  • a)informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
  • b)le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art10octies · fonte su Normattiva