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Le modalita' per l'iscrizione al registro sono definitve con decreto del Ministero della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 e' costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Spetta alla commissione:

  • a)deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
  • b)provvedere alla revisione biennale del registro;
  • c)fare rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
  • d)formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero delle difesa.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art4 · fonte su Normattiva