E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art7ter · fonte su Normattiva