Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, e' inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma: "Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio".

Testo vigente dal 26 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;310~art1 · fonte del testo