((Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni. Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 377
1La L. 18 febbraio 1963, n. 377, ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1.
Testo vigente dal 18 aprile 1963
