Art. 10 — Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura
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I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 21 marzo 2001 al 6 maggio 2004
