Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 3 — Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria

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A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e' aumentato a 4 miliardi di lire. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresi' esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Testo in vigore dal 21 marzo 2001 al 21 luglio 2012

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