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Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, risultino inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del Codice della navigazione e successive modificazioni, l'indennizzo e' elevato fino a concorrenza dell'ammontare della predetta assicurazione.

Testo in vigore dal 26 aprile 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-04;229~art1 · fonte del testo