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L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non e' cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 941 del Codice della navigazione, e successive modificazioni. Se quest'ultima e' di importo inferiore, l'indennizzo e' corrisposto per la differenza.

Testo in vigore dal 26 aprile 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-04;229~art2 · fonte del testo