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Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sara' provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio

Testo in vigore dal 26 aprile 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-04;229~art4 · fonte del testo