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La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, e' prorogata al 31 dicembre 2050. L'Istituto provvedera' all'aumento del proprio capitale sociale, in una o piu' riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi). A tale aumento verra' provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.
Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 1 gennaio 1994
