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L'Istituto ha la facolta' di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalita' istituzionali. Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. E' fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni secondo le norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma. L'Istituto, inoltre, e' autorizzato a riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere a), b), escluse quelle a favore delle imprese artigiane, del precedente articolo 2, secondo le condizioni e le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;866~art3 · fonte del testo