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I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati. Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro per gli affari esteri ed uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalita' sono nominati due sindaci effettivi ed uno supplente.

Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;866~art5 · fonte su Normattiva