Art. 10-bis
La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale ((, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza)). La revoca della cittadinanza e' adottata, entro ((dieci)) anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 12 aprile 2025
