Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

  • a)la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
  • b)la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorita' giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
  • c)la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il riconoscimento della sentenza straniera e' richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui e' iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b). La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche' per il tempo in cui e' pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Testo vigente dal 15 febbraio 1992

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27928/2025

    20 ottobre 2025
    • CITTADINANZA
    • MODI DI ACQUISTO

    In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione, 27 <!-- pag. 28 --> cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..

    Art. 6 · Art. 178 c.p. · Art. 163 c.p. · Art. 167 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art6 · fonte su Normattiva