Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in ((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi)) dalla data di presentazione della domanda. 11

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132

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Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Il termine di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 20 dicembre 2020

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art9ter · fonte su Normattiva