Art. 9-ter
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
9Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130
11Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo in vigore dal 22 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020
