Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/2025

    Ha colpito questo articolo
    7 marzo 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per l’Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui impone il requisito della conoscenza linguistica per l’attribuzione della cittadinanza italiana senza esonerare il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico. Il parametro costituzionale evocato risulta del tutto inconferente, perché non è quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacità di condizionare la normazione interna: né con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bensì di quello pattizio, né con riferimento al suo secondo comma, poiché la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità non è un trattato avente a oggetto la condizione giuridica dello straniero, configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all’art. 117, primo comma, Cost. (Precedente: S. 236/2012 - mass. 36661).

    Art. 10 cost. · Art. 9.1 Nuove norme sulla cittadinanza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art91 · fonte su Normattiva