Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' sostituito dal seguente: "La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
- 1)al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
- 2)al tribunale in ogni altro caso".
Testo vigente dal 1 agosto 1984
