L'articolo 399 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 399. - (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). - Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Sull'appello decide la sezione istruttoria. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 922/1988

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1988

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 136 Cost. - l'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984 n. 400, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello ai fini e nei limiti dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia. Trattasi, infatti, di parte già dichiarata illegittima, nel testo precedente alla sostituzione operata dalla legge n. 400 del 1984. - S. n. 224/1983 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., nel testo originario).

    Art. 399 c.p.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 11 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 126/1989

    Questione inammissibile
    16 marzo 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 922/1988, O. nn. 1137/1988 e 91/1989.

    Art. 399 c.p.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/1989

    Questione inammissibile
    3 marzo 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 922/1988; O. n. 1137/1988.

    Art. 399 c.p.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 11 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-31;400~art11 · fonte su Normattiva