Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona". All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
Testo vigente dal 28 febbraio 1990
