La equiparazione, nell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, riguardo alla misura della pena edittale, delle ipotesi di porto in luogo pubblico di arma giocattolo priva del tappo rosso occludente la canna e di porto abusivo di arma comune da sparo - pur se frutto di un discutibile apprezzamento delle esigenze preventive e repressive in materia di possesso ed uso di armi giocattolo irregolari - non travalica i limiti della ragionevolezza in quanto, per l'effetto estensivo della disciplina concernente il porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo, risulta oggi applicabile anche nella seconda ipotesi l'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895: circostanza questa che oltre a rendere meno severo il trattamento sanzionatorio (la previgente disciplina escludeva la possibilità di applicare alle armi giocattolo la suddetta attenuante) consente di differenziare, anche dal punto di vista normativo, il porto di arma comune dal porto di arma giocattolo, poiché l'attenuante citata, per il suo carattere oggettivo, difficilmente potrà essere negata per le armi giocattolo, mentre per le armi comuni da sparo il suo riconoscimento è meramente eventuale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 21 febbraio 1990, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 171/1986.
Art. 3 cost. · Art. 2 Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati · Art. 5 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi