Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dai seguenti: "Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma".

Testo vigente dal 28 febbraio 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 331/1991

    Questione infondata
    10 luglio 1991

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 285/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati · Art. 5 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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  • Sentenza n. 285/1991

    Questione infondata
    18 giugno 1991

    La equiparazione, nell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, riguardo alla misura della pena edittale, delle ipotesi di porto in luogo pubblico di arma giocattolo priva del tappo rosso occludente la canna e di porto abusivo di arma comune da sparo - pur se frutto di un discutibile apprezzamento delle esigenze preventive e repressive in materia di possesso ed uso di armi giocattolo irregolari - non travalica i limiti della ragionevolezza in quanto, per l'effetto estensivo della disciplina concernente il porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo, risulta oggi applicabile anche nella seconda ipotesi l'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895: circostanza questa che oltre a rendere meno severo il trattamento sanzionatorio (la previgente disciplina escludeva la possibilità di applicare alle armi giocattolo la suddetta attenuante) consente di differenziare, anche dal punto di vista normativo, il porto di arma comune dal porto di arma giocattolo, poiché l'attenuante citata, per il suo carattere oggettivo, difficilmente potrà essere negata per le armi giocattolo, mentre per le armi comuni da sparo il suo riconoscimento è meramente eventuale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 21 febbraio 1990, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 171/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati · Art. 5 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-02-21;36~art2 · fonte su Normattiva