Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati
Art. 4
Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da sparo".
Testo vigente dal 28 febbraio 1990
