All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente: "c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".
Testo vigente dal 11 marzo 1987
