All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente: "b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art1 · fonte su Normattiva