All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente: "b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
Testo vigente dal 11 marzo 1987
