L'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza da' diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo. Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, puo' autorizzare, per comprovata assoluta necessita', su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilita', e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo. Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso. Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti. La licenza non e' trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado".

Testo vigente dal 21 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-04;489~artunico · fonte del testo