L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito.

Testo vigente dal 18 agosto 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-07-12;591~art1 · fonte del testo