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Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art10 · fonte del testo