Provvedimento abrogato dal d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Provvedimento abrogato dal d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, e' liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purche' osservino le disposizioni dell'autorita' sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art11 · fonte del testo