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E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, e' liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purche' osservino le disposizioni dell'autorita' sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art11 · fonte del testo