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La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che puo' disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari. Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.
Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006
