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La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che puo' disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari. Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art12 · fonte del testo