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E' disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge. La revisione sara' effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessita', la Commissione, di cui allo stesso art. 3, potra' prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione. La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.
Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006
