Provvedimento abrogato dal d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Provvedimento abrogato dal d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
Abrogato dal 12 agosto 2006
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 12 agosto 2006. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonche' per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienicosanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6. I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta. Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitarie competente per territorio. Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art3 · fonte del testo