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I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art4 · fonte del testo