Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

[2]Quintali Tasse per Tassa di pane nuovi impianti annuale

[3]Fino a 5 L. 1.200 L. 1.000

[4]Fino a 10 L. 2.500 L. 2.000

[5]Fino a 50 L. 6.000 L. 5.000

[6]Fino a 100 L. 10.000 L. 8.000 oltre 100 L. 15.000 L.12.000

[7]Per i forni di cui all'art. 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa e' stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art6 · fonte del testo