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[1]Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:
[2]Quintali Tasse per Tassa di pane nuovi impianti annuale
[3]Fino a 5 L. 1.200 L. 1.000
[4]Fino a 10 L. 2.500 L. 2.000
[5]Fino a 50 L. 6.000 L. 5.000
[6]Fino a 100 L. 10.000 L. 8.000 oltre 100 L. 15.000 L.12.000
[7]Per i forni di cui all'art. 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa e' stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.
Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006
