Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1998 al 12 agosto 2006. Leggi il testo vigente →
Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura. Tale visto, dovra' essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112
6Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002."
Testo in vigore dal 6 maggio 1998 al 12 agosto 2006
