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Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari e' modificato come segue:

  • a)dal 1 ottobre 1968 n. 345 posti;
  • b)dal 1 ottobre 1969 n. 365 posti;
  • c)dal 1 ottobre 1970 n. 385 posti. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1342~art10 · fonte su Normattiva