Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Art. 31 — Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 283))
Testo vigente dal 30 maggio 1971
