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Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facolta' universitarie e' consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei consigli di facolta' interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse facolta' e Universita' e con decreto del Ministro per la pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facolta' od Universita'. Analoga facolta' deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al consiglio di facolta' nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa facolta'. Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero e' richiesto il consenso dell'interessato nonche' l'eventuale dichiarazione delle facolta' sull'affinita' delle discipline.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1977 al 22 dicembre 2008
