Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari piu' favorevoli disposizioni in vigore.
Testo vigente dal 24 febbraio 1958
