Art. 1

[1]TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO Art. 1. (Dipendenti statali)

[2]I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennita' di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali. Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonche' i militari appartenenti alle seguenti categorie: ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni; ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808; ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376; vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia. Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art1 · fonte su Normattiva