I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati sono in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo. Le singole amministrazioni hanno sempre facolta' di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato gia' in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici. Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la classe di paga in conformita' dei seguenti criteri: 1° se passati nelle categorie 1ª, 2ª, 6ª, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nello esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie, con la osservanza dei criteri gia' indicati nel precedente art. 10. Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente al passaggio alla categoria superiore, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con gli avanzamenti successivi; 2° se passati nelle categorie 3ª e 4ª la classe relativa alla paga che, per entita', risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art13 · fonte del testo