I salariati non di ruolo vengono assunti: 1° per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi:

  • a)mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;
  • b)a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dello esperimento pratico; 2° se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalita'.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art7 · fonte del testo