Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art17 · fonte del testo