Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1 settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonche' quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste ((dagli articoli da 2 a 16)) della presente legge. Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1 settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente art. 10.

Testo vigente dal 23 aprile 1953

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1953

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1952 al 23 aprile 1953. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste dagli articoli da 2 a tolto: 19 aggiunto: 16 della presente legge. Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art34 · fonte del testo