La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonche' la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art4 · fonte del testo