Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 8 — Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni
La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
