Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 8 — Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni

La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art8 · fonte su Normattiva