Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino, con quelle della presente legge.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art40 · fonte del testo