Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino, con quelle della presente legge.
Testo vigente dal 29 febbraio 1952
